Rechtsanwalt Wolfgang Sattler

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Se i coniugi vivono separati, sono obbligati a sostenersi a vicenda in caso di separazione. Anche i coniugi che hanno gestito tutti da fondi separati e che non hanno formato un'unità economica si devono sostenere a vicenda per la separazione. Ciò vale anche se i coniugi non hanno vissuto insieme in nessun momento dopo il matrimonio, non hanno coordinato le loro disposizioni di vita e non ci sono legami economici tra loro. Né è un ostacolo al calcolo degli alimenti in caso di separazione, che si basa sulle circostanze della vita che hanno plasmato il matrimonio, e in questa costellazione il matrimonio è stato plasmato proprio dall'indipendenza economica di entrambi i coniugi. La Corte federale di giustizia ha chiarito questo punto in un caso con forti implicazioni di diritto internazionale in cui i coniugi provenivano entrambi da famiglie indiane che avevano dato inizio al matrimonio. La moglie è di nazionalità tedesca, vive a Francoforte e guadagna 2.670 euro netti al mese grazie al suo impiego in banca, mentre il marito, che vive a Parigi, è di nazionalità britannica e guadagna 5.000 euro come commerciante. Inoltre, ha un reddito derivante dall'affitto di un appartamento pari a 1.000 €, e il vantaggio residenziale per l'altro condominio che usa lui stesso è stato fissato a 500 €. Dopo il matrimonio del 23 agosto 2017, i coniugi si sono separati di nuovo nell'agosto 2018. Nel mezzo, ci sono stati ripetuti contatti di visita dell'uno con l'altro nei fine settimana e un soggiorno di tre settimane della moglie con il marito a Parigi senza alcun contatto sessuale. Entrambi i coniugi hanno tenuto la propria contabilità e ciascuno ha gestito i propri affari; solo durante le visite della moglie a Parigi il marito ha pagato gli acquisti. Il Tribunale regionale superiore di Francoforte sul Meno ha concesso l'indennità di separazione della moglie di 1.585 euro a partire dal dicembre 2018. Ciò è stato confermato dalla Corte federale di giustizia nella sua Beschluss vom 19. Februar 2020 (XII ZB 358/19) Il mantenimento della separazione può essere rinunciato solo se i coniugi avevano la ferma intenzione, al momento del matrimonio, di non stabilire mai la convivenza coniugale, cosa che il XII Senato non ha assunto in questo caso. La decisione contiene anche importanti affermazioni sul diritto di famiglia internazionale. Da un lato, è confermato che il fatto che il marito sia cittadino britannico come una delle parti coinvolte e che il Regno Unito abbia lasciato l'UE alla fine del 31 gennaio 2020 non impedisce ai giudici tedeschi di determinare la competenza internazionale dei giudici tedeschi in conformità al Regolamento europeo Verordnung (EG) Nr. 4/2009 elativo alla competenza, al diritto applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia familiare. Analogamente, la determinazione della legge applicabile ai sensi del Haager Unterhaltsprotokoll vom 23. November 2007 non dipende dal fatto che la causa abbia o meno legami con un altro Stato contraente in base al principio di reciprocità; il fatto che il Protocollo dell'Aia sulle obbligazioni alimentari non si applichi al Regno Unito non ne impedisce l'applicabilità in questo caso.

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